Omessa dichiarazione: senza la fattura passiva l’IVA si considera evasa.
La determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta evasa e l’eventuale superamento delle soglie penali devono avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati dalle fatture passive incassate in sede di controllo fiscale. Il legale rappresentante di una società è stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA. Le soglie sanzionatorie previste dalla normativa penale erano state superate a seguito degli esiti di una verifica fiscale con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva analizzato l’imponibile e calcolato l’imposta evasa. È contestato il metodo di calcolo dei costi connessi alla determinazione dell’importo delle imposte evase. Secondo il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, sono stati rilevati solo i costi risultanti dai libri mastri che erano stati riflessi nelle fatture passive acquisite in sede di verifica fiscale. Per meglio comprendere la decisione del Collegio di legittimità , si precisa che nel corso dell’accertamento i funzionari hanno provveduto alla determinazione del fatturato della società , rilevando gli oneri ai fini della determinazione della base imponibile di riferimento, da un lato, ai fini IRES. I costi rilevati in contabilità ei costi relativi al personale sono stati desunti dai moduli che erano stati presentati come sostituti d’imposta. I costi sostenuti dalle fatture passive sono stati presi in considerazione dagli ispettori sul lato IVA. La base IVA per la determinazione dell’imposta evasa, eccedente i limiti previsti dalla normativa penale, teneva conto solo dei costi documentati dalle fatture passive, quindi esclude i costi relativi al personale. La procedura è stata ritenuta corretta dai giudici in quanto rispecchia pienamente i criteri per la determinazione della base imponibile. Ai fini dell’IVA possono essere considerate solo le somme deducibili dalle fatture passive riscontrate e il principio vale anche in termini di configurabilità dei reati IVA in cui la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve prendere solo posto. La modalità di calcolo dell’imposta evasa, di importo eccedente il limite di legge, è stata confermata dalla Corte d’Appello.