La determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta evasa e l’eventuale superamento delle soglie penali devono avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati dalle fatture passive incassate in sede di controllo fiscale. Il legale rappresentante di una società è stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA. Le soglie sanzionatorie previste dalla normativa penale erano state superate a seguito degli esiti di una verifica fiscale con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva analizzato l’imponibile e calcolato l’imposta evasa. È contestato il metodo di calcolo dei costi connessi alla determinazione dell’importo delle imposte evase. Secondo il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, sono stati rilevati solo i costi risultanti dai libri mastri che erano stati riflessi nelle fatture passive acquisite in sede di verifica fiscale. Per meglio comprendere la decisione del Collegio di legittimità, si precisa che nel corso dell’accertamento i funzionari hanno provveduto alla determinazione del fatturato della società, rilevando gli oneri ai fini della determinazione della base imponibile di riferimento, da un lato, ai fini IRES. I costi rilevati in contabilità ei costi relativi al personale sono stati desunti dai moduli che erano stati presentati come sostituti d’imposta. I costi sostenuti dalle fatture passive sono stati presi in considerazione dagli ispettori sul lato IVA. La base IVA per la determinazione dell’imposta evasa, eccedente i limiti previsti dalla normativa penale, teneva conto solo dei costi documentati dalle fatture passive, quindi esclude i costi relativi al personale. La procedura è stata ritenuta corretta dai giudici in quanto rispecchia pienamente i criteri per la determinazione della base imponibile. Ai fini dell’IVA possono essere considerate solo le somme deducibili dalle fatture passive riscontrate e il principio vale anche in termini di configurabilità dei reati IVA in cui la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve prendere solo posto. La modalità di calcolo dell’imposta evasa, di importo eccedente il limite di legge, è stata confermata dalla Corte d’Appello.

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