Nella versione antecedente alla modifica del 2010 la spesa si presume sia sostenuta con reddito percepito non solo nell’anno in cui è stata realizzata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in maniera costante. Nel primo caso il test elimina la base della presunzione di maggior reddito per tutti gli anni in cui opera la presunzione, nel secondo solo per il singolo periodo d’imposta oggetto di contestazione. La causa relativa al ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per la conguaglio di maggior reddito imponibile relativo all’anno 1995 è stato sospeso dalla Corte di Cassazione. Il versamento effettuato dal contribuente a titolo di aumento di capitale di una società, di Lire 225.000.000 effettuato nel 1997, era sostanzialmente incompatibile con i redditi propri dichiarati dall’Ufficio e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio. Nel quarto comma del periodo d’imposta 1995, DPR 600 del 1973, ha stabilito che in caso di determinazione sintetica dell’utile netto complessivo in relazione alla spesa per aumenti di capitale, la stessa si presume sostenuta. L’accertamento sintetico si fonda quindi su una presunzione giuridica relativa alla quale il contribuente può opporsi alla dimostrazione, anche prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito sinteticamente determinato sia costituito, in tutto o in parte, reddito esente o assoggettato ritenuta d’acconto, con l’accortezza di documentare adeguatamente l’ammontare di tali redditi e la durata del loro possesso. La spesa per incrementi patrimoniali iscritta dall’Ufficio si presume sia sostenuta con redditi percepiti non solo nell’anno in cui viene effettuata, ma già a partire da cinque anni precedenti, secondo una presunzione iuris tantum di favore del contribuente. In primo luogo, può dimostrare di aver percepito, in uno dei sei anni coperti dalla presunzione, redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’acconto per un importo eccedente, non solo la presunta maggiore quota di reddito di quell’anno, ma anche all’intera erogazione, in quanto tali entrate sono superiori alle spese per aumenti di capitale. La presunzione di reddito più elevato per l’anno 1997 è eliminata da questo test. Il contribuente può dimostrare che in uno di questi anni ha percepito un reddito esente o soggetto a ritenuta d’acconto pari alla quota dello spread di spesa per ogni anno o leggermente superiore.

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