La società fallita non ha diritto al denaro. Se il soggetto era già oggetto di procedura concorsuale al momento del decreto, la ricezione delle somme si considera abusiva. La società fallita non ha diritto al contributo a fondo perduto. Ciò è stato chiarito nella risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito. Dal momento in cui è stata posta la domanda, la società che ha richiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Sostegno è stata dichiarata fallita. Il contributo a fondo perduto, previsto da quest’ultimo decreto, è stato corrisposto d’ufficio e il ricorrente ha chiesto chiarimenti sul suo utilizzo. La società non ha diritto al contributo perché all’epoca era soggetta a procedura concorsuale, secondo l’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha motivato il chiarimento alla luce del quadro normativo dell’impianto e precedenti chiarimenti di prassi. Nel decreto legge 22 marzo 2021 è previsto un contributo a fondo perduto. Il comma 2 prevede che tale contributo non sia dovuto ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di entrata in vigore del decreto. L’atto pratico afferma che la società in questione è stata dichiarata fallita prima dell’entrata in vigore del decreto legge.

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