Secondo quanto afferma la Suprema Corte, “non è mai esistito e non esiste”, è stata emessa la sentenza che può rappresentare la lapide sugli scopi autonomi, legali e fiscali del Territorio Libero di Trieste. La sentenza, pronunciata dal collegio giurisdizionale in sezioni unite, respinge il ricorso presentato dalla Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero, che è considerata la persona giuridica delegata a rappresentare i diritti e gli interessi dei cittadini, delle imprese e delle organizzazioni del Libero Territorio Territorio in ogni località. La corretta applicazione del Trattato di Parigi del 1947, che istituiva il Territorio Libero suddiviso in “zona A” e “zona B”, evidenziava i presunti obblighi internazionali della Repubblica e del Governo italiani. Il Governo italiano dovrebbe essere dichiarato “l’assoluta mancanza di titolo” di imporre e riscuotere nel Territorio Libero e nel Porto Franco internazionale “tributi e altre entrate fiscali in nome, per conto e sul bilancio dello Stato, di pubbliche amministrazioni territoriali e organi istituzionali”. L’appello chiedeva la sospensione delle procedure per la riscossione obbligatoria dei tributi nel Territorio Libero e nel Porto Franco. Non spetta all’autorità giudiziaria controllare il modo in cui lo Stato svolge le proprie funzioni, comprese quelle di adesione ai Trattati e di politica fiscale, come sostenuto dalla Corte d’Appello. La sentenza del 1964 della Corte Costituzionale affermava che il Territorio Libero di Trieste era effettivamente uno Stato. Non c’è dubbio che Trieste faccia parte del territorio italiano, a partire dall’emanazione della legge costituzionale del ’63, che istituì la Regione Autonoma di Fv. I giudici hanno affermato che la Suprema Corte non aveva dubbi sull’esistenza della piena sovranità dello Stato sul territorio di Trieste già con la sentenza della Terza Sezione Penale dell’8 aprile 2014).

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