Le istruzioni per la richiesta del pensionamento anticipato per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti sono reperibili presso l’INPS. Sono previste finestre temporali per i lavoratori che svolgono le attività elencate per richiedere il riconoscimento dei requisiti per il prepensionamento. La scadenza per coloro che soddisferanno i requisiti nel corso del 2023 è il 1 maggio 2022. Possono presentare domanda anche i dipendenti del settore privato che abbiano svolto lavori particolarmente faticosi e gravosi e che conseguiscano il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo dei contributi versati in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Possono ottenere la pensione anticipata i lavoratori assegnati alla cosiddetta “catena”, nonché i conducenti di veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico che siano in possesso dei requisiti dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Per il raggiungimento della prima rata di pensione sono previsti 18 mesi per i lavoratori autonomi dalla data di completamento dei requisiti personali e contributivi. In caso di valutazione positiva dei requisiti, il differimento della data di decorrenza della pensione anticipata sarebbe pari a quella del personale del settore scuola e scuola superiore. In tali date gli interessati sono in possesso della legge. In caso di valutazione positiva dei requisiti è richiesto il differimento della data di decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. La domanda di accesso al lavoro impegnativo di prepensionamento deve essere presentata entro maggio 2022. La domanda di accesso al prepensionamento per lavoro pesante deve essere presentata in formato elettronico e accompagnata dal modello “AP45”. A seguito della domanda di accesso al prepensionamento, l’INPS comunicherà l’accettazione della domanda con riserva al lavoratore interessato. La domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta se i requisiti per l’accesso al beneficio non sono completati dall’interessato.

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