8286 del 15 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini delle imposte dirette, deve essere considerato un soggetto passivo il cittadino italiano che, pur residente all’estero, stabilisce il proprio domicilio, inteso come sede principale di affari ed interessi economici così come delle relazioni personali, in quanto emergono da elementi presuntivi. La causa è nata perché l’Agenzia delle Entrate ha ipotizzato che il contribuente, anche se iscritto all’AIRE, dovesse ritenersi fiscalmente residente in Italia per i rilievi riportati nell’atto tributario quale era. Il ricorso del contribuente è stato respinto dal CTP, ma la sentenza è stata riformata dal CTR. La certificazione e la documentazione allegate dal contribuente comprovavano la residenza all’estero secondo i giudici di secondo grado. Da una serie di elementi forniti dall’Ufficio è stato possibile dedurre l’esistenza di legami personali, familiari e professionali all’interno dello Stato, nonché la disponibilità di un domicilio e la presenza di interessi economici. Il Collegio di Legittimità, nel considerare il ricorso del Soggetto Pubblico, ha richiamato quanto previsto dall’art. Secondo la definizione data dal codice civile, 2 del TUIR attribuisce rilevanza all’iscrizione all’anagrafe dei residenti ai fini della residenza fiscale delle persone fisiche. Da elementi presunti del requisito emergono le sedi principali degli interessi economici ed economici nonché dei rapporti personali. Nella specie, il CTR, a fronte degli elementi presuntivi allegati dall’Ufficio a sostegno della propria pretesa tributaria, aveva valorizzato i pochi elementi addotti dal contribuente, che però si sono poi ridotti alla sola menzione dei certificati di appartenenza e partecipazione al club. Questi elementi non hanno il valore presuntivo necessario per identificare la sede principale degli interessi economici e commerciali, nonché le relazioni emotive del contribuente all’estero, secondo i giudici. Il rinvio al CTR in diversa composizione è stato proposto dall’Agenzia delle Entrate.

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