Parte con il decreto Sostegni ter la nuova esenzione per agenzie di viaggio e tour operator. Durante la conversione è stato introdotto in via transitoria l’esenzione dai contributi previdenziali fino a 5 mesi a favore dei datori di lavoro privati. Spieghiamo nella guida cos’è l’esenzione dai contributi per agenzie di viaggio e tour operator, e come richiederla. Le agenzie di viaggio e gli operatori turistici sono esenti dai contributi previdenziali. L’esenzione è concessa ai datori di lavoro fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, e si applica ai contributi versati dagli stessi datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL. I commi da 2-ter a 2-sexies sono stati aggiunti all’articolo per farne una legge. Nell’art. Sono esentati dalla domanda i datori di lavoro privati ​​di agenzie di viaggio e tour operator. Per un periodo massimo di 5 mesi, l’esenzione per le agenzie di viaggio si applica al periodo contributivo compreso tra aprile e agosto 2022. Il tasso di calcolo delle prestazioni pensionistiche non sarà influenzato dall’esenzione contributiva per le agenzie di viaggio e gli operatori turistici. L’esenzione è cumulabile con altre esenzioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti del contributo previdenziale dovuto e non incide sul tasso di calcolo delle prestazioni pensionistiche. Non saranno autorizzate altre esenzioni se il monitoraggio evidenzia scostamenti rispetto ai limiti. Vi consigliamo di leggere il testo coordinato del decreto Sostegni Ter.

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