L’esonero dal pagamento del TFR relativo alla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione oraria può essere concesso alle imprese che hanno beneficiato della CIGS nell’anno 2020. Le indicazioni da seguire per le imprese in amministrazione straordinaria che in passato hanno avuto accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale si trovano nel messaggio numero 1400 del 29 marzo. Nel primo caso, l’INPS trasferisce al fondo pensione target il TFR maturato relativo al periodo di accesso alla CIGS, coerentemente con le caratteristiche dell’impresa e le scelte del lavoratore. Il pagamento diretto è erogato al lavoratore al termine del periodo di cura autorizzato negli altri due casi. L’esenzione deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oltre alla domanda di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale. Per ogni anno di competenza è previsto un ingresso ai benefici e una spesa relativa al ticket di licenziamento. L’esonero dal pagamento del TFR e dal tagliando di licenziamento è concesso presentando, con decreto ministeriale di autorizzazione, apposita richiesta all’INPS utilizzando il modulo di domanda on-line disponibile sul sito aziendale. Si chiama 92/2012. tagliando di licenziamento) “dal mese di fruizione dell’esenzione stessa, nel caso in cui sia richiesta per entrambe le somme, dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione cui si applica il beneficio, se riguarda solo il ticket di licenziamento”. Il caso particolare delle aziende che hanno sospeso l’utilizzo della CIGS per utilizzare la CIG Covid è al centro del messaggio numero 1400 del 2022. Le previsioni di spesa per l’anno 2020 contenute nel decreto di autorizzazione del provvedimento potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento che è stato posticipato al 2021. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere chiesto dai curatori di adottare un provvedimento integrativo per la ripartizione degli oneri e presentare all’INPS una nuova domanda di ammissione all’esenzione. Il beneficio si applicherà solo ai periodi coperti da trattamenti straordinari di integrazione salariale e non alla cassa integrazione.

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