L’idea di “forza maggiore” richiesta dalla normativa tributaria per la mancata applicazione delle sanzioni non si applica alla situazione dell’impresa con il ripetuto, seppur grave, inadempimento delle pubbliche amministrazioni indebitate. La sentenza è relativa all’impugnazione di un atto impugnatore emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato pagamento delle accise dovute alla società operante nel settore della distribuzione di energia elettrica. Il ritardato pagamento delle tasse è conseguenza del ritardo nei pagamenti da parte del cliente della Pubblica Amministrazione. La società ha ottenuto l’annullamento dell’atto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza e il CTR ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane. Rientra in tale nozione il fenomeno dei ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e pertanto, secondo la corte d’appello, non sono dovute sanzioni. L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. L’applicazione delle sanzioni dovute alla pubblica amministrazione nel pagamento dei propri debiti verso il contribuente è valida se il CTR ritenuto forza maggiore è integrato nel ritardato pagamento dei tributi. Il ricorso è stato ritenuto fondato e il ricorso originario è stato respinto dal giudice. La sentenza in esame è rilevante perché, sulla questione della rilevanza della “forza maggiore” come esenzione dalle sanzioni tributarie, si discosta dalla definizione fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il significato penale di forza maggiore è quell’evento che annulla la signoria del soggetto sul proprio comportamento, impedendogli di configurare un atto penalmente rilevante per mancanza di un requisito generale di coscienza e di volontarietà della condotta. La situazione di mancanza di denaro a causa dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non fa nascere l’idea di forza maggiore. Nel caso di sanzioni tributarie, la forza maggiore deve essere intesa secondo il principio di diritto, che ha portato alla cassazione della sentenza impugnata e al rigetto del ricorso originariamente proposto.

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