Qualora l’assemblea intervenga prima di tale data, i dividendi saranno assoggettati alla ritenuta alla fonte o all’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Il regime di tassazione “transitoria” delle plusvalenze e degli altri proventi finanziari deriva da azionisti qualificati.La società è disposta a tenere un’assemblea degli azionisti entro dicembre 2022, al fine di deliberare la distribuzione degli utili prima del 2007.

La ratio di tale scelta è quella di consentire agli azionisti di beneficiare del regime transitorio per la distribuzione degli utili, instauratosi prima del 31 dicembre 2017).La soluzione proposta dal contribuente è ritenere che la distribuzione ai soci delle riserve di utili presenti in bilancio possa rientrare nel regime transitorio introdotto dalla Legge di Bilancio in quanto la delibera di distribuzione avverrebbe entro il 31 dicembre 2022.Nella misura del 40 per cento dell’importo deliberato nell’attuale regime ratione temporis, i dividendi non sarebbero soggetti a ritenuta d’acconto.Il regime di tassazione dei dividendi è relativo alle partecipazioni qualificate percepite da persone fisiche al di fuori del regime di impresa.Prima della modifica normativa, gli utili da partecipazioni qualificate non percepiti nell’esercizio di un’impresa commerciale concorrevano alla formazione del reddito complessivo del singolo socio
Il comma 1006 prevede l’applicazione di un regime transitorio che, in deroga a tale principio generale, prevede che continui ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, per il quale i dividendi concorrono alla formazione del reddito del percettore.Le precedenti disposizioni in materia di distribuzione delle riserve di utili devono essere applicate dalle società per azioni da gennaio a dicembre 2022.La ratio del regime transitorio è quella di salvaguardare il regime fiscale degli utili realizzati nei periodi d’imposta antecedenti all’introduzione del nuovo regime fiscale alla doppia condizione che si tratti di utili realizzati fino all’esercizio.L’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria posizione in merito al regime applicabile nel caso in cui gli utili si siano formati prima della fine dell’esercizio e la delibera di ripartizione dell’azionista-persona fisica sia eseguita entro la fine dell’esercizio
Il periodo di validità del regime transitorio e l’applicazione del principio di cassa per la tassazione del dividendo per l’azionista è individuato nell’identificazione regolamentare del 2019..

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